IL PRETORE Letti gli atti; RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato il 17 luglio 1987 la S.p.a. Ice-Snei, in persona del legale rappresentante pro-tempore, premesso di essere proprietaria di un immobile condotto in locazione ad uso di autorimessa da Fiorillo Salvatore con contratto risalente al marzo 1966; che relativamente allo stesso si era convenuta nell'ottobre 1973 l'interposizione fittizia di Cassibba Gianfranco, cosi' come accertato con sentenza n. 3618/86 del pretore di Napoli, passata in giudicato; che il canone corrisposto dal Cassibba (nell'agosto 1978) e per esso dal Fiorillo era di L. 4.250.000 mensili, e che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 67, lett. B), della legge n. 392/1978 e dell'art. 15- bis della legge n. 94/1982 il contratto andava a scadere il 3 marzo 1986, cosi' come da sfratto per finita locazione pendente innanzi al tribunale di Napoli, mentre il canone locativo, per effetto degli aumenti previsti dall'art. 68 della legge n. 392/1978 e poi dall'art. 15- bis della legge n. 94/1982 sarebbe asceso, al 3 marzo 1986, a L. 14.035.056; che successivamente alla scadenza contrattuale sopra riferita il Fiorillo avrebbe dovuto corrispondere un'indennita' di occupazione ( ex art. 1591 del c.c.) commisurata al canone corrente di mercato, stante la palese illegittimita' dell'art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987, n. 206, disposizione decaduta per mancata conversione ma riproposta nel d.-l. 26 settembre 1987, n. 393; che il Fiorillo, richiesto di adeguare prima il canone corrisposto agli aumenti di legge e poi di corrispondere l'indennita' predetta non vi aveva provveduto. Tanto premesso, adiva questo pretore, perche', fissata la comparizione delle parti, volesse procedere alla determinazione giudiziale del canone e dell'indennita' di occupazione. Si costituivano i resistenti Fiorillo e Cassibba i quali pur non contestando se non per differenza marginali i calcoli di determinazione e adeguamento del canone prospettati dalla ricorrente, ribadivano essere pacifico che quando il contratto sarebbe stato dichiarato risoluto, sarebbe stata dovuta (medio tempore e fino al rilascio effettivo) la indennita' di occupazione, ma che fino a quando non sarebbe stata dichiarata incostituzionale la disposizione di cui all'art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987, n. 206, o sarebbe stata alla stessa sostituita altra disposizione, l'indennita' sarebbe stata pari al canone corrisposto con gli aggiornamenti di legge. Disposta c.t.u. per il calcolo dell'indennita' di occupazione, questa veniva valutata dal perito d'ufficio in L. 390.000.000 per il periodo marzo 1986-marzo 1987 e in L. 404.332.500 per il periodo aprile 1987-marzo 1988 e in L. 33.694.375 mensili per i mesi successivi; rinviata la causa all'udienza del 14 novembre 1988 per la discussione, con note autorizzate, la ricorrente sollevava questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 69 della legge n. 397/1978, decimo comma, nel nuovo testo di cui al d.-l. 9 dicembre 1986, n. 392, conv. in legge 6 febbraio 1987, n. 15, e dell'art. 2, quarto comma, del d.-l. 9 dicembre 1986, n. 932, convertito nella legge anzidetta in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. RITENUTO IN DIRITTO La prospettata questione di costituzionalita' e' rilevante e non appare manifestamente infondata, per cui si impone la soppressione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Quanto alla sua rilevanza, essa emerge ictu oculi dagli atti di causa in quanto ben diverso sarebbe il corrispettivo che per l'occupazione dovrebbe corrispondere il conduttore (L. 32.500.000 mensili per il periodo marzo 1986-marzo 1987, L. 33.694.000 mensili per il periodo aprile 1987-marzo 1988 e poi per i mesi successivi, secondo quanto calcolato nella c.t.u.) rispetto al canone ultimo di L. 14.035.056, maggiorato dei soli aumenti Istat, e del 25% come per legge. Quanto alla sua non manifesta infondatezza, lo scrivente, riannodandosi ad altra analoga ordinanza di rinvio del 24 luglio 1987 del pretore di Fiorenzuola di Arda (in giudizio Griffagnini c/ Merli), ritiene che le disposizioni di cui all'art. 69, decimo comma, della legge n. 392/1978 (sul nuovo testo di cui alla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15) e dell'art. 2, quarto comma, della stessa legge siano in patente contrasto con gli artt. 3 e 42 della Carta costituzionale, nella parte in cui si stabilisce che il conduttore di immobili ad uso diverso da quello abitativo, per periodo di occupazione successivo alla scadenza del vecchio contratto e fino alla data di rilascio fissata dal giudice ( ex art. 56 della legge n. 392/1978) o alla decorrenza di un nuovo contratto, non e' tenuto a corrispondere se non un limitato aumento del canone in misura del 25% e neppure a risarcire il danno ex art. 1591 del c.c.; il conflitto con le citate norme costituzionali appare stridente ove si consideri che, una volta dichiarato cessato il rapporto locatizio e una volta fissata la data del rilascio, il detto obbligo di rilascio viene tempestivamente bloccato per esigenze sociali dal legislatore, e anzi subordinato alla corresponsione da parte del locatore di un'indennita' di avviamento che dev'essere quantificata in misura corrispondente ai valori di mercato per immobili aventi le stesse caratteristiche, mentre medio tempore il conduttore non e' tenuto che a versare il vecchio canone maggiorato del 25%; il che, in parole piu' pratiche, vale a dire che, mentre il proprietario locatore riceve il canone in misura svalutata (o comunque rivalutata in minima parte), e' obbligato a corrispondere, per conseguire la disponibilita' dell'immobile, un'indennita' di avviamento in misura rivalutata; tuttoo cio' sembra contrastare sia con il piu' generale principio di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto opera una discriminazione ingiustificata tra locatori e conduttori e anche tra diverse categorie di conduttori, sia con il piu' specifico dettato di cui all'art. 42 della Costituzione, consacrando una inammissibile comprensione del diritto di proprieta' privata, e in definitiva un sacrificio della medesima senza indennizzo.